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Roma, 25 luglio 2017

 

Circolare n. 130/2017

 

Oggetto: Tributi – Esclusi dalla maggiorazione i versamenti effettuati entro il 20 luglio - DPCM 20.7.2017, su G.U. n.169 del 21.7.2017.

 

Con il DPCM indicato in oggetto sono stati differiti i termini di versamento delle imposte sui redditi da parte delle imprese.

 

In particolare i pagamenti effettuati entro il 20 luglio sono stati esclusi dalla maggiorazione dello 0,4 per cento.

 

La disposizione accoglie, tra l’altro, quanto richiesto da Confetra per le piccole imprese di autotrasporto che non avevano potuto versare le imposte entro il precedente termine del 30 giugno perché a quella data non era ancora nota la misura delle detrazioni giornaliere Irpef per le spese non documentate.

 

Successivamente alla data del 20 luglio, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4 per cento è stato esteso fino al 20 agosto (in precedenza 31 luglio).

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.li conf.li n.120/2017

Codirettore

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.169 del 21.7.2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2017 

Differimento del termine di versamento  delle  imposte  sui  redditi.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,  recante  disposizioni  relative
alla razionalizzazione dei termini di versamento; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
stabilisce nuove modalita' per la determinazione dell'acconto  dovuto
ai fini dell'imposta sui redditi delle societa' relativo  al  periodo
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre
in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito di impresa e
dei sostituti d'imposta e le modifiche  normative  che  hanno  inciso
sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
               Differimento del termine di versamento 
                      delle imposte sui redditi 
  1. I titolari di reddito d'impresa  versano  il  saldo  dovuto  con
riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonche'  la
prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al  periodo
d'imposta successivo: 
    a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione; 
    b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2017 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Boschi           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 1612